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Statuto |

E' l'associazione non a fini di lucro che nasce dal desiderio di riunire a livello
nazionale tutti i colleghi che hanno già completato – o stanno seguendo
– il programma dei corsi di perfezionamento del College of Dentistry.
Organizza periodicamente dei corsi di aggiornamento, riservati e gratuiti per gli
associati, collegati al programma "Current Concepts in American Dentistry".
Art. 1 - La denominazione dell'associazione è:
"New York University College of Dentistry C.D.E. Italian Graduates Association"
Art. 2 - Le finalità della Associazione sono:
a) raccogliere in seno alla Associazione i medici chirurghi praticanti l'odontoiatria
ed odontoiatri che abbiano conseguito il titolo di "Post Graduate" presso
la New York University College of Dentristry Continuing Dental Education, creando
tra essi spirito di amicizia ed armonia;
b) promuovere incontri scientifici periodici che permettano lo scambio a livello internazionale di esperienze cliniche tra associati, per un migliore esercizio dell'attività professionale odontoiatrica; organizzare corsi di aggiornamento scientifico per gli associati; svolgere attività di ricerca in ambito odontoiatrico e produrre pubblicazioni scientifiche;
c) mantenere sempre viva e presente la volontà ippocratica di comprendere e servire l'umanità;
d) favorire gli scambi scientifici e di amicizia con i colleghi della NYU;
e) è estraneo all'Associazione ogni scopo di lucro;
f) è esclusa dalle finalità della Associazione qualsiasi interferenza o interesse di carattere professionale o di politica intesa come espressione di partito;
g) qualunque discussione polemica di carattere politico e religioso non è pertanto ammessa nelle riunioni della Associazione;
h) per promuovere manifestazioni di carattere pubblico o partecipare a nome della Associazione a quelle che siano organizzate da altri (persone o enti) è necessaria l'autorizzazione della presidenza.
Art. 1 - La sede sociale dell'associazione è in Portogruaro
(Ve) Viale Matteotti n. 28.
Art. 2 - La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.
Art. 1 - Con riferimento agli scopi della Associazione l'appartenenza
alla medesima si fonda principalmente sull'esercizio della professione odontoiatrica.
Art. 2 - L'Associazione ammette 3 (tre) qualità di membri:Attivo, Onorario, Sostenitore.
a) Sono membri attivi coloro che esercitano la professione odontoiatrica che abbiano i seguenti requisiti: aver conseguito un titolo universitario, riconosciuto a livello comunitario, di Laurea in Medicina Chirurgia o in Odontoiatria, o aver conseguito specializzazione in Chiururgia Maxillofacciale, o in Ortodonzia o in Odontostomatologia; aver conseguito il "Postgraduate" preso la NYU.
b) In qualità di membri onorari possono essere ammessi nella Associazione colleghi e personalità del mondo scientifico internazionale che per loro valore professionale, la chiara fama e la spiccata personalità possono contribuire al raggiungimento dei fini della Associazione.
c) Soci sostenitori possono essere tutti coloro che, rispondendo ai requisiti del Par. a. art 2 (due) del presente capo non abbiano conseguito il "Post-graduate", nonché odontotecnici, assistenti alla poltrona, igienisti dentali diplomati.
Art. 3 - Per essere ammessi alla Associazione, oltre alle condizioni richieste specificamente per ogni qualità di associato, è richiesto per ogni associato:
a) che goda di buona reputazione;
b) che accetti ed osservi lo Statuto della Associazione e le deliberazioni legittimamente prese dai suoi organi;
c) che abbia versato la quota di ammissione;
d) che ne faccia richiesta scritta al Presidente della Associazione, indicando le proprie generalità e recapito con le con le modalità di cui al capo IV.
Art. 4 - I soci, indipendentemente dalla qualità assunta, hanno uguali diritti.
Art. 5 - I soci tutti sono tenuti a pagare una quota fissa di ammissione ed una quota annuale dell'ammontare deliberato dal Consiglio. La quota annuale, indipendentemente dalla data del relativo versamento, dovrà intendersi valere per il solo esercizio in corso e, quindi, solo fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno solare in corso.
E' fatto salvo al consiglio direttivo di determinare, con apposito regolamento interno di cui al presente capo XII, quote di ammissione e quote associative annuali diversificate per diverse categorie di associati e sulla base di criteri oggettivi ed, in particolare, in ragione delle diverse attività intraprese dall'associazione cui potranno accedere gli associati in dipendenza della loro qualifica.
Art. 6 - Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 1 - La domanda di ammissione va indirizzata, completa della documentazione
richiesta, al Consiglio Direttivo che, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
esprime il proprio consenso sull'avvenuta ammissione del nuovo membro e nè
dà comunicazione a tutti gli Associati.
Art. 1 - I membri sono nominati senza limite di tempo, essendo esclusa
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e cessano di
appartenere alla Associazione per una delle seguenti cause:
a) recesso;
b) decadenza;
c) esclusione;
d) per causa di morte.
a) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:
1) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
La legittimazione al recesso deve essere constatata dal Consiglio di amministrazione; la dichiarazione di recesso deve essere annottata a cura degli amministratori nel libro degli associati.
b) La decadenza dell'associato viene accertatata con delibera del Consiglio nel caso di:
1) perdita dei requisiti di ammissione;
2) inadempimento nel versamento della quota associativa annuale;
3) interdizione e fallimento dell'associato;
4) radiazione dell'albo professionale.
c) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio nei confronti dell'associato quando:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti associativi, delle deliberazioni legalmente addottate dagli organi dell'associazione;
b) nel caso si disinteressi all'attività dell'associazione;
La delibera di decadenza ovvero di esclusione dovrà essere comunicata all'associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza o l'esclusione avrà effetto dal momento della sua annotazione nel libro degli associati.
Gli associati receduti, esclusi o decaduti, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art.1 - Le assemblee saranno convocate dal Presidente o dalla maggioranza
dei membri del Consiglio con comunicazione contenente il luogo, il giorno, l'ora
e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno, che il Presidente recapiterà
agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, tramite
ordinario servizio postale, a mani, mediante l'utilizzo di fax o sistemi telematici
(e- mail), che assicurino il tempestivo ricevimento dell'avviso di convocazione,
nonché l'accertamento e la conservazione da parte dell'associazione della
prova della avvenuta ricezione.
Al fine dell'utilizzo della convocazione a mezzo fax o in via telematica, gli associati eleggono domicilio per i rapporti con l'associazione nel luogo e presso il numero di utenza fax o telematica indicato dai medesimi all'associazione che li trascriverà in apposito libro; nel caso in cui uno o più associati non intendano indicare una utenza fax o telematica, ovvero revochino l'indicazione effettuata in precedenza, avranno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera.
L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di cui al successivo Capo X
Art. 1 - E' fatta salva la possibilità per gli associati di costituirsi in assemblea totalitaria anche nel caso in cui sia mancata la convocazione, se vi consentano, intervenendo in assemblea tutti gli associati, anche rappresentati per delega, il consiglio ed il comitato di presidenza, se esistente.
Art. 2 - Hanno diritto di intervenire e votare all'assemblea tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa d'ingresso e annuale, i quali soli concorreranno a formare il quorum costitutivo e deliberativo delle assemblee. Ciascun associato ha diritto ad un voto ed ad eleggere gli organi sociali ed ad essere eletto negli stessi.
Art 3 - Quando siano espletate le formalità di convocazione sopra esposte l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 (due terzi) dei membri aventi diritto al voto, ed in seconda qualunque sia il loro numero. L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione e salvo quanto disposto dall'articolo seguente, delibera a maggioranza di voti dei presenti o rappresentanti mediante delega scritta rilasciata ad altro associato purchè non componente del Consiglio.
Art.4 - Per apportare le modifiche al presente statuto è necessario il voto favorevole di due terzi degli associati, mantenendo le modalità di convocazione e di voto previsti negli articoli precedenti.
Art. 1 L'assemblea straordinaria è convocata a seguito di delibera
del Consiglio o quando almeno 2/3 dei membri del Consiglio o almeno 1/5 (un quinto)
dei associati rivolgono al Consiglio domanda motivata.
Art. 1 - Il Consiglio è composto da un minimo di 2 (due) ad
un massimo di 8 (otto) membri, eletti per due anni dall'Assemblea ordinaria. Il
Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà
più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
di voti calcolata preventivamente sul numero di membri presenti.
Il consigliere che non assista, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere invitato a presentare le dimissioni dalla carica.
E' in facoltà del Presidente di consultare i Consiglieri anche in via epistolare e di richiedere espressione di voti su argomenti determinati ed a loro conoscenza.
Al fine di procedere a dette votazioni per corrispondenza, il Presidente invierà a tutti i Consiglieri una lettera raccomandata con avviso di ricevimento esponendo il problema e ponendolo ai voti. Gli interpellati dovranno inviare la loro risposta entro quindici giorni dal ricevimento, in difetto si riterranno astenuti.
Per la validità delle deliberazioni per corrispondenza varrà la maggioranza dei voti espressi.
Le lettere ricevute dovranno essere conservate agli Atti dell'Associazione a cura del Presidente.
Art. 2 - E' potere del Consiglio di indicare i criteri direttivi e gli obiettivi generali da perseguire nella attività della Associazione ed ai quali dovranno attenersi il Presidente ed i membri del comitato di Presidenza, se nominato.
Art 3 - Il Comitato di Presidenza, se nominato, è composto dal Presidente e dal Tesoriere e dal Segretario da lui stesso nominati tra gli associati. E' compito del Comitato di Presidenza di dare attuazione alle direttive del Consiglio e nel caso se ne discosti ne risponderà a questo che potrà disporne la immediata destituzione, nominando uno o più Delegati provvisori, fino alla seguente Assemblea. In caso di mancata nomina del Comitato di Presidenza, sarà il Consiglio ad attuare le proprie direttive.
Art. 4 - Il Presidente ha la rappresentanza della Associazione per ogni atto di questa. La durata della carica del Presidente, dei Consiglieri, del Comitato di Presidenza è di due anni ed essi sono rieleggibili.
Art. 5 - Il Consiglio ed il comitato di presidenza, se nominato, sono convocati dal Presidente o dalla maggioranza dei rispettivi componenti con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione e contenente la data, il luogo e l'ora di riunione e le materie da trattare. In caso di motivata urgenza o impossibilità di procedere alla convocazione come sopra disposto, il presidente potrà provvedere con altri mezzi da lui ritenuti idonei, purchè sufficienti ad informare tutti gli interessati con congruo preavviso.
In ogni caso sono valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri aventi diritto e nessuno di loro si dichiari insufficientemente informato dei punti all'ordine del giorno.
Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio o del Comitato di Presidenza saranno redatti verbali, sottoscritti dal presidente e dal Segretario, in apposito libro tenuto e conservato a cura della presidenza.
Art. 1 - L'esercizio finanziario si svolge dal 1 (primo) gennaio al
31 (trentuno) dicembre successivo. I rendiconti economico-finanziari, prima di essere
presentati all'Assemblea per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno o il
30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, devono essere a disposizione
dei membri presso il Presidente dal momento della convocazione dell'Assemblea stessa.
In conseguenza dell'approvazione del rendiconto non spetteranno utili, sotto qualsiasi forma, agli associati, ma andranno ad incrementare il fondo comune.
L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 1 - Il fondo comune dell'associazione è variabile ed è
composto da:
a) quote associative in numero illimitato;
b) fondi eventualmente costituiti in forza di lasciti, elargizioni o donazioni da parte di privati;
c) fondi derivanti da enti pubblici, organismi locali ed altre istituzioni od enti, sia di natura privata che pubblica;
d) fondi derivanti da iniziative di autofinanziamento.
Art. 1 - La lingua ufficiale nelle relazioni internazionali tra membri
è quella inglese.
Art. 1 - Il Consiglio, per il miglior funzionamento e la migliore organizzazione
della Associazione e dei suoi organi statutari potrà redigere ed approvare
regolamenti interni da portare a conoscenza degli associati, che saranno tenuti
ad osservarli.